MIFID II
(Markets in Financial Instruments Directive, 2014/65/UE e Markets in Financial Instruments Regulation 600/2014)
A partire dal 3 gennaio 2018 in tutti gli Stati dell’Unione Europea è in vigore la nuova direttiva europea 2014/65/UE (MiFID II), che ha come obiettivo di rafforzare la tutela degli investitori in materia di servizi e prodotti finanziari, e il Regolamento europeo n. 600/2014 (MiFIR) orientato a rafforzare la trasparenza dei mercati.
Sintesi della policy di pricing dei prestiti obbligazionari emessi dalla banca
Documento informativo sulle conoscenze e competenze del personale
Policy di Classificazione Clientela 2018 BCC dei Comuni Cilentani
Politica Strategia di esecuzione e trasmissione ordini Bcc Magna Grecia Luglio 2024
Strategia di esecuzione e trasmissione ordini Luglio 2024 (Iccrea Banca)
Sostenibilità – Il nostro impegno per il bene comune
Prime 5 sedi di esecuzione/Broker
In ottemperanza alle previsioni normative dettate dal Regolamento Intermediari (Art. 47 , Comma 7, del Regolamento adottato dalla Consob, con Delibera n. 20307/2018), in materia di Best Execution, viene pubblicato, con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre, il documento che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari:
– le prime cinque sedi di esecuzione, sulle quali la Banca esegue direttamente gli ordini dei clienti;
– le prime cinque imprese di investimento (c.d. Broker) utilizzate dalla Banca.
Per ogni sede/Broker sono riportati i volumi negoziati ed il numero di ordini eseguiti espressi in percentuale sul totale della classe. Oltre alle informazioni quantitative è presente una sezione qualitativa ove sono fornite specifiche qualitative in relazione al rispetto dei criteri stabiliti per garantire la Best Execution, sia per la clientela retail che professional.
REPORT TOP 5 BROKER - BCC Buccino Comuni Cilentani - anno 2023
REPORT TOP 5 BROKER - BCC Banca 2021 - anno 2023
Cartella Report Top 5 - 2022.xls
Cartella Report Top 5 - 2021.xls
Report Qualità dell’Esecuzione Offerta
I documenti contenuti nella presente sezione sono redatti ai sensi dell’articolo 27 (3) della Direttiva 2014/65/UE e del Regolamento Delegato (UE) 2017/575 e pubblicati in conformità a quanto previsto al paragrafo 1.5 “Attività di monitoraggio e verifica sulla qualità e corretta applicazione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini” della Execution Policy, tempo per tempo vigente.
I report sono funzionali all’attività di monitoraggio e verifica sulla qualità di esecuzione offerta su strumenti finanziari eseguiti in conto proprio dalla Banca.
I report, prodotti per singolo strumento finanziario e per ciascun giorno di negoziazione, sono pubblicati trimestralmente con riferimento ai dati relativi al trimestre precedente e suddivisi nelle seguenti Tabelle:
Tabella 1 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 — tipo di sede di esecuzione;
Tabella 2 — Informazioni di identificazione da pubblicare ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 — tipo di strumento finanziario;
Tabella 3 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera a);
Tabella 4 — Informazioni sul prezzo da pubblicare ai sensi dell’articolo 4, lettera b);
Tabella 5 — Informazioni sui costi da pubblicare ai sensi dell’articolo 5;
Tabella 6 — Informazioni sulla probabilità dell’esecuzione da pubblicare ai sensi dell’articolo 6;
Tabella 7 — Informazioni sulla probabilità dell’esecuzione da pubblicare ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1;
Tabella 8 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3;
Le Tabelle 7 e 8 non sono prodotte in quanto il sistema di negoziazione adottato dalla Banca non rientra in quelli indicati dalla normativa.
Tabella 9 — Informazioni da pubblicare ai sensi dell’articolo 8.
Nuova direttiva comunitaria MiFID
Il 1° novembre 2007 è entrata in vigore la nuova Direttiva Comunitaria sui servizi di investimento, denominata MiFID, che introduce nuove regole per rendere ancora più trasparenti i rapporti fra cliente e banca a tutela degli investimenti dei risparmiatori.
Le novità introdotte:
Questa Direttiva, valida a livello europeo, stabilisce i criteri per classificare i clienti e le regole di comportamento che le banche devono adottare nei loro confronti. Tali regole vengono applicate nell’interesse esclusivo del cliente per assicurare la massima efficacia e validità delle decisioni in materia di investimenti finanziari.
Trasparenza Post-Negoziazione (Post-Trade Transparency)
La direttiva 39/2004/CE, meglio nota come “MiFID” ha introdotto l’obbligo definito Trasparenza Post-Negoziazione (Post-Trade Transparency) che impone di rendere facilmente accessibili al pubblico alcune informazioni riguardanti le operazioni concluse su titoli azionari ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato dell’Unione Europea. Per tale ragione si riportano di seguito i dettagli delle eventuali operazioni eseguite da questo Istituto di credito, rinvenibili ai seguenti link:
http://www.iccreabanca.it/pstrade/07066_891.csv
http://www.iccreabanca.it/ptt/07066_891.csv
Come aggiornare il tuo profilo:
A partire dall’entrata in vigore della Normativa MiFID potrai recarti in filiale per aggiornare il tuo profilo finanziario e i contratti di investimento in essere, come richiesto dalla nuova normativa.
MANUALI CONSOB: